Definizione tecnico-legale di difetti, vizi, difformità ed anomalie

Per difetto comunemente ci si riferisce ad una mancanza (scarsità, insufficienza, imperfezione); in termini tecnico-legali il difetto, relativo a cose materiali, è una carenza funzionale o di godimento che diminuisce il valore della cosa stessa o la sua durata.


Per vizio (materiale) comunemente ci si riferisce ad una imperfezione (difetto, errore); in termini tecnico-legali il vizio, relativo a cose materiali, è una carenza di qualità o una modalità esecutiva non conforme alla regola d’arte.

Per qualità si intende, in questo caso, il complesso delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche della cosa materiale che lo rende adeguato ad un certo impiego e ne determina il valore commerciale.

 

Per difformità comunemente ci si riferisce ad una diversità (discordanza, differenza) rispetto a qualcosa; in termini tecnico-legali la difformità, rapportata ad un’opera, diventa una discordanza rispetto a quanto stabilito nelle prescrizioni contrattuali.

Per anomalia comunemente ci si riferisce ad una irregolarità (deviazione dalla norma, anormalità, atipicità, eccezione) ma in termini tecnico-legali l’anomalia, relativa a cose materiali, è una difformità alla prestazione normalmente attesa e come tale rientra nella definizione di vizio.

In termini giuridici il codice civile indica, per un’opera edile, i difetti sia come vizi e difformità (art.1667) sia come difetti gravi e rovina (art.1669).

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