La liquidazione delle spese per CTU avviene secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 115 del 30.05.2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese della giustizia”e s.m.i., dal D.M. Giustizia 30.05.2002 e dall’art. 4 della Legge 319/1980. Con l’art.46 della Legge n.69 del 18 giugno 2009 vengono apportate modifiche all’art.195 del codice di procedura civile stabilendo che: «la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse». Con il cosiddetto “nuovo rito”, la precedente procedura, che distingueva nettamente tra relazione del c.t.u. e note critiche (chiarimenti o meglio “sintetica valutazione delle osservazioni”) con vari passaggi intermedi in aula, è stata modificata per semplificare e velocizzare l’iter processuale.
Col “vecchio rito” il Giudice liquidava le competenze del c.t.u. riguardanti la sola relazione peritale e successivamente, con distinto decreto di liquidazione, considerava le competenze professionali per eventuali chiarimenti. Nell’attuale procedura la liquidazione delle competenze è unica ed accorpa sia il lavoro svolto per la redazione della perizia scritta sia quello per fornire risposta sintetica alle osservazioni delle parti. In effetti si è assistito, nella maggior parte dei casi esaminati, ad una tendenziale “sottostima” dell’onorario col “nuovo rito” rispetto alla somma delle due liquidazione che si avrebbe, in casi analoghi, con la procedura precedente. Si sostiene quindi che, sebbene legittimo unificare il valore del compenso in un’unica voce finale, occorre che il Giudice, almeno concettualmente, le consideri, ai fini del compenso, distinte in due voci legate a prestazioni differenti. Spesso la sintetica risposta alle osservazioni è impegnativa quanto la redazione del perizia provvisoria (come avviene in ambito edile, di cui si occupa principalmente la scrivente SerTecPro) e la liquidazione delle spese deve avvenire secondo le reali attività svolte: col vecchio rito si traduceva in due differenti decreti di liquidazione e il riconoscimento esplicito di due distinte prestazioni da parte del c.t.u. soggette entrambi ad un compenso, mentre vede applicarsi oggi con un unico decreto di liquidazione, rappresentazione del medesimo giudizio sul compenso ma il più delle volte senza distinguere e sopratutto riconoscere le due distinte attività con congruo onorario. Viene da chiedersi, considerata la potenziale “sottostima” di cui si è detto, se è cambiato anche il criterio di liquidazione del compenso? La risposta è evidentemente no e quindi nell’ambito dell’ampia e legittima discrezionalità che il Giudice possiede al riguardo non può che esaminare con cautela e tenere in giusto conto l’accorpamento dei due aspetti fini qui descritti. Per fare questo egli dovrebbe operare come avrebbe fatto prima delle attuali modifiche alla procedura, ossia liquidare prima la relazione e dopo i chiarimenti poiché concettualmente nulla è mutato ai fini dell’attività di riconoscimento del compenso ai c.t.u.. In questa ottica il Giudice dovrebbe valutare la relazione per come presentata e stimare l’attività svolta con i chiarimenti (solitamente presentati come parte integrate nella relazione o raccolti in un documento dedicato). Vista la natura dell’attività svolta, l’onorario per le sintetiche valutazioni alle osservazioni giunte dalle parti è da stabilirsi a vacazione, ai sensi dell’art. 4 della Legge n.319 del 8 luglio 1980, non potendo ricondursi né ad un onorario fisso né a percentuale.