Solitamente i servizi di un tecnico legale si richiedono per risolvere o avere indicazioni su problematiche che non possono essere affrontate e superate senza l’ausilio di un esperto. Al consulente, un tecnico legale che opera in ambito scientifico (architetto, ingegnere, ecc.), viene richiesto di espletare il proprio compito attraverso uno scritto peritale. La perizia della consulenza tecnica di parte è quindi solo un (piccolo) contributo messo a disposizione di coloro che gestiscono la problematica, sia esso un tecnico legale “umanista” (nel senso di persona con formazione non tecnico-scientifica specifica come l’avvocato, il direttore responsabile di una società, ecc.) che lo stesso committente. La consulenza tecnica di parte nel contenzioso, ma anche per ogni altra vicenda che interessi l’ambito legale (mediazione, pre-contenzioso, contestazioni, verifiche tecniche sull’applicazione delle norme, pareri e soluzioni tecniche a problematiche legali insorte su questioni edili, attività peritale assicurativa, ecc.), è ben altro: essa coinvolge il consulente (c.d. tecnico legale “scienziato” ossia persona con formazione tecnico-scientifica specifica) in ogni fase della problematica insorta e non si limita alla sola presentazione di una perizia ma ha lo scopo di rispondere compiutamente oltre alle questione tecniche iniziali anche a quelle che possono insorgere nel corso della vicenda.
È evidente che la consulenza di parte come sopra indicata sia piuttosto un servizio tecnico specialistico temporalmente legato all’evolversi della situazione per cui si chiede ausilio, che viene
espletato con una molteplicità di attività, alcune anche non richieste, col fine di ottenere un risultato o giungere agli obbiettivi prefissati o semplicemente risolvere adeguatamente la
problematica insorta. Questo contrasta con la prassi, come detto, che intende la consulenza tecnica di parte come l’intervento di un tecnico per lo svolgimento di una specifica attività o di un
compito. Tale manifesta dicotomia interpretativa delle figura del tecnico legale “scienziato” è tradizionalmente legata all’aver attribuito l’interpretazione estensiva (servizio
tecnico-legale ad ampio raggio) ai soli tecnici legali “umanisti” (avvocati, mediatori, ecc.) che sembrano i soli preposti ad aver una visione generale della questione tecnico-legale
lasciando ai consulenti tecnici di parte (tecnici legali “scienziati”) l’interpretazione riduttiva (espletamento perizia o compito specifico commissionato da altri).
Certamente si potrebbe obbiettare dell’insussistenza verso una interpretazione estensivamente del ruolo da ricoprire per il tecnico legale “scienziato” se non si constatasse, nella
maggior parte dei casi, l’inconsistenza dell’operato dei consulenti tecnici di parte, che in forma non adeguata, assistono il committente, nella problematica insorta. Il tutto avallato, secondo
una tradizione consolidata sia dall’inconsapevolezza e dall’ignoranza del committente, sia da una resistenza del tecnico legale “umanista” a coinvolgere il tecnico legale
“scienziato”.
In conclusione una consulenza tecnica attinente il contenzioso civile, per considerasi tale, deve essere espletata svolgendo, in collaborazione con le figure coinvolte, le seguenti
macro-attività:
1) [analisi della situazione] analisi approfondita della vicenda e visione della documentazione presentata dal committente (utile anche a fornire un preventivo specifico)
2) [indagini approfondite] sopralluoghi, indagini strumentali, raccolta documentale specifica ecc.
3) [studio soluzioni] studio ed elaborazione delle soluzioni per raggiungere gli scopi prefissati dal committente in coordinamento con gli altri soggetti coinvolti
4) [perizia] scrittura documentale della soluzione ottimale adottata per attivarsi ai fini del contenzioso o difendersi se chiamati in causa.
5) [c.t.p. nel contenzioso] attività di consulente tecnico di parte ai sensi del codice con cura degli interessi del committente in corso di c.t.u. (consulenza tecnica di ufficio)
6) [osservazioni alla c.t.u.] osservazioni alla relazione provvisoria del c.t.u.
7) [assistenza fase conclusiva del processo] eventuale consulenza ai soggetti coinvolti nella fase processuale successiva a quella istruttoria.
Così pure, le altre attività tecnico-legali (mediazione, pre-contenzioso, contestazioni, verifiche tecniche sull’applicazione delle norme, pareri e soluzioni tecniche a problematiche legali
insorte su questioni edili, attività peritale assicurativa, ecc.) devono essere espletate analizzando le fasi in cui essa si svolge e per ognuna di essere fornendo il supporto tecnico
specialistico che non si riduce solo a quello richiesto ma anche a quello ritenuto necessario. E qui si giunge ad una conclusione scontata: il tecnico che viene scelto dal committente (raramente
dal tecnico legale “umanista”), per eseguire nel miglior modo possibile l’incarico ricevuto, deve essere specializzato nella materia tecnica per cui è chiamato quale consulente ed avere
una solida preparazione ed esperienza nel contesto giuridico e in ambito legale.